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In un momento assai delicato in cui si minaccia la «spending review» sugli eccessi nella sanità italiana, riguardo le prescrizioni e prestazioni più generiche (che presto saranno limitate in una «black list») a pagamento, è stato inaugurato giovedì 24 settembre presso la sala convegni dell’Hn hotel in via dei Gracchi a Roma, il convegno dal titolo «Responsabilità del medico, risultati, fallimenti e prospettive». Sul banco dei relatori, hanno esposto le loro tesi in materia l’Avv. Francesco Lauri, Presidente dell’Osservatorio Sanità e organizzatore dell’evento che punta a tirare le somme su quanto successo in tema di responsabilità professionale. «Negli ultimi quindici anni la visione su questa materia è stata puramente contrattualistica» dichiara Lauri a proposito del rapporto tra medico e paziente e cita il Dr. Patrizio Gattari, Magistrato del Tribunale di Milano, estensore e autore di una sentenza in cui si rimette in discussione la corretta applicazione della legge Balduzzi.

«La legge Balduzzi non è poi così ambigua» interviene Gattari, spiegando l’orientamento recente della Prima Sezione Civile del tribunale di Milano e incalza sull’efficienza del sistema di responsabilità sanitaria nel caso di corretta applicazione della legge. L’articolo 3 della legge Balduzzi viene interpretata come un segnale per aprire all’extra contrattualità, cosi da stabilire, in caso di controversia tra paziente e medico, cosa debbano provare entrambi, e si collega alla natura stessa della responsabilità del medico, tanto da aprire un acceso dibattito, in attesa della nuova legge sul rischio sanitario. Lo spiega il Dr. Marco Rossetti, Consigliere III Sez. Civile della Corte di Cassazione, che accenna ad una riforma medica della responsabilità.

Il presidente dell’Accademia della medicina legale Dr. Carmelo Galipò, resta fermo su tre punti da introdurre per eliminare i principali vulnus del contenzioso medico-legale tra medici, strutture e pazienti: «non è tanto il problema dell’onere della prova che in materia di responsabilità del medico la fornisce il consulente tecnico del Giudice adesso come in futuro, ma come risolvere il contenzioso una volta instauratosi senza tre regole fondamentali». «La prima è l’obbligo assicurativo ricadente anche sulle compagnie di assicurazioni, la seconda è la costituzione del fondo vittime di errori medici, infine la chiamata diretta dell’assicurazione come avviene in RCA». Conclude: «Ne potrei aggiungere un altro, ossia quello di eliminare la dicitura “grave” dall’articolo 64 cpc che responsabilizzerebbe ancor di più quei consulenti che fanno il “mestiere” di CTU senza cultura adeguata».

http://www.responsabilecivile.it/convegno-sulla-responsabilita-medica-onere-della-prova-dopo-la-legge-balduzzi/