In caso di intervento “salvavita”, il paziente che riporta una lesione permanente, come conseguenza prevedibile dell’atto, non ha diritto al risarcimento del danno a meno che non dimostri che, se informato dei risvolti, avrebbe rifiutato l’operazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 31234 del 4 dicembre 2018, ha accolto il ricorso di una casa di cura che era stata condannata, nei gradi precedenti, al pagamento di un risarcimento pari a 244 mila euro.

 

Il caso

Nel caso di specie, un paziente affetto da un cancro alla gola si era rivolto ai giudici perché nel corso di un terzo intervento, eseguito d’urgenza, aveva perso la capacità di parlare come conseguenza dell’asportazione della laringe. Un “risvolto” prevedibile per i medici, ma non per il malato.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari, prevendendo così un risarcimento del danno, oltre che per l’invalidità temporanea e permanente accertata, anche per il danno non patrimoniale. Infatti, secondo la Corte, l’intervento, pur eseguito correttamente, doveva essere equiparato ad un’errata esecuzione della prestazione, perché risultava provato che il paziente, se informato, non avrebbe accettato esiti così “traumatici”.

 

La decisione della Cassazione

I Giudici della Cassazione, con la sentenza n. 31234/18, ribaltano il verdetto, dettando interessanti principi che circoscrivono le ipotesi risarcibili se manca un adeguato consenso informato.

Perno della decisione è l’importanza del diritto ad una corretta informazione. La violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione è rilevante per il risarcimento, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente. Tale diritto, infatti, distinto da quello alla salute, rappresenta una doverosa forma di rispetto per la libertà dell’individuo che deve conoscere le prevedibili conseguenze del trattamento medico-sanitario, il possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute e le eventuali sofferenze fisiche e psicologiche del percorso post-operatorio.

Ad una corretta e compiuta informazione consegue, infatti, il diritto del paziente di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento, la facoltà di acquisire altri pareri e di rivolgersi ad altro sanitario e/o altra struttura, il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia e decidere di interromperla, nonché la decisione di restare nella situazione patologica, preferibile alle conseguenze dell’intervento.

Alla luce di queste considerazioni la Cassazione cita le circostanze in cui, in assenza di un valido consenso informato, c’è il riconoscimento di un danno.

Nel caso dell’intervento errato, per colpa del medico, che il paziente avrebbe comunque accettato, il danno è limitato alla salute, compreso l’aspetto morale relazionale.

Danno esteso anche alla lesione del diritto all’autodeterminazione se l’errore commesso dal medico riguarda un intervento che sarebbe stato rifiutato.

L’ipotesi esaminata nel caso oggetto della pronuncia rientra, invece, nell’ambito dell’intervento eseguito correttamente che il paziente avrebbe rifiutato se edotto sui “risvolti”. Circostanza in cui la lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile solo se, il paziente ha subìto le inaspettate conseguenze senza essere pronto ad accettarle.

L’incolpevole lesione – prevedibile e non comunicata – era esito di un’operazione eseguita secondo “le regole dell’arte”. Per il risarcimento alla salute, il paziente avrebbe dovuto dunque provare, anche con presunzioni, che se informato a dovere, avrebbe rifiutato l’intervento “salvavita”.