Risarcimento danno biologico infortunio lavoro o extraprofessionale
Si definisce "danno biologico", una tipologia di danno alla persona, ed indica una generica lesione al "Diritto alla Salute" tutelato dall'art. 23 della Costituzione. Tale danno, viene considerato indipendentemente dall'aspetto patrimoniale e dalla diminuzione della capacità lavorativa, ed è calcolato essenzialmente in base alla menomazione psico-fisica subita.
In molti casi, la lesione può essere causata da un infortunio extra-professionale: il danno biologico si patisce in questo caso durante un momento di vita non lavorativa, che comprende tutte quelle attività non professionali inerenti la vita comune o di relazione, dal disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché allo svolgimento delle attività a carattere hobbistico. Una lesione alla salute è di per sé prova dell'esistenza del danno biologico, ma non ovviamente della sua entità, che va calcolata ai fini dell'eventuale risarcimento da percepire.
In merito alla liquidazione di un danno subito, questa deve essere fondata sulle concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al grado di inabilità accertato. Il calcolo deve essere fatto mediante l'adozione di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, relativi all'equivalente patrimoniale del "valore umano" perduto. Il danno biologico, in quanto tale, non è concettualmente diverso da quelli che possono essere il danno estetico e il danno alla vita di relazione o all'attività sessuale, compresi anch'essi nella menomazione psico-fisica che il soggetto subisce: entrano anche loro perciò a far parte della liquidazione del danno alla salute complessiva, e non possono di conseguenza essere considerati separatamente come voci di danno non patrimoniale, autonomamente e ulteriormente risarcibili.
Purtroppo, oltre all'infortunio che può colpire la persona durante lo svolgimento della vita extra-professionale, si sente ormai parlare tutti i giorni di incidenti sul lavoro dalle gravi conseguenze. Prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 38/2000 il dipendente, nel caso fossero stati presenti tutti i presupposti per una responsabilità civile del proprio datore, poteva agire direttamente nei confronti di quest'ultimo con lo scopo di avere il giusto risarcimento per il danno biologico da infortunio sul lavoro. Il nuovo decreto invece, prevede un indennizzo per una menomazione che sia di grado pari o superiore al 6%, e non riconosce alcuna prestazione per le menomazioni di grado inferiore al 6%. Ed ancora, è previsto un risarcimento sotto forma di capitale, per il danno biologico conseguente ad una invalidità di grado compresa tra il 6% ed il 15%, ed un indennizzo liquidato nella forma di rendita per quella pari o superiore al 16%. In quest'ultimo caso inoltre, il lavoratore ha diritto anche all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita, a fronte delle conseguenze patrimoniali della lesione subita.
L'associazione Osservatorio Sanità, caratterizzata dall'attento lavoro di tutela nei confronti del cittadino, comprende nel suo gruppo consulenti e medici esperti sulle questioni giuridiche, in grado di supportare in modo minuzioso ed efficiente i contenziosi relativi alla salute della persona. Visitando il nostro sito web, si possono scorrere tutte le sentenze più significative che i nostri legali hanno seguito personalmente, ed è inoltre possibile trovare le indicazioni necessarie per entrare in contatto direttamente con l'associazione.