Danno morale da morte

LA SCELTA DEL TRIBUNALE DI ROMA DAL 2007:
IL DANNO MORALE PER LA PERDITA DEL CONGIUNTO SI ESTENDE ANCHE A CONVIVENTI NON SPOSATI, NIPOTI E CUGINI.

Mentre la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute ha raggiunto negli anni un assetto ormai sufficientemente stabile e collaudato, non poche incertezze permanevano, fino all’anno in corso, circa la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto.
Come la maggior parte dei Tribunali italiani, infatti, anche il Tribunale di Roma adottava una sorta di “griglia” di valori di riferimento in base ai quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima. Il sistema, però presentava non poche lacune, quali, in particolare:

1. una incompleta elencazione dei possibili casi (non era espressamente prevista, ad es., l’ipotesi della perdita dei nipoti, dell’avo, dei cugini, del convivente more uxorio);

2. una previsione piuttosto ristretta di fattori di correzione del valore base del risarcimento (limitati alla esistenza o meno di altri congiunti ed alla convivenza della vittima col congiunto);

3. l’omessa considerazione dell’età sia della vittima che dell’avente diritto al risarcimento, con la sola eccezione del figlio che domandasse il risarcimento per la perdita del genitore (nel qual caso era prevista una personalizzazione a seconda che l’avente diritto fosse minorenne o maggiorenne).
Tutti e tre questi limiti, alla fine, producevano il medesimo risultato negativo: se la Tabella veniva applicata in modo rigoroso, non era possibile tenere conto in modo adeguato delle circostanze del caso concreto, specie di quelle non previste (ad es., l’età della vittima); se, per contro, si decideva di discostarsi dalla tabella per tenere conto delle peculiarità del caso concreto, quest’ultima diventava uno strumento inutile ed insufficiente per garantire parità di trattamento e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, il Tribunale di Roma ha deciso, primo tra tutti, di adottare a partire dal 2007 un sistema basato su una impostazione diversa, meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento.
Tale sistema muove dalla ovvia considerazione che i fattori di cui tenere conto nella stima del danno da morte sono molteplici, ma alcuni di essi sono indefettibili, e cioè:

(a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
(b) l’età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
(c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Per tenere adeguato conto di tali variabili, si è deciso di adottare non più un sistema “rigido” basato ma di un sistema “a punti”, basato su 5 classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare), ed in ciascuna classe si sono previste molteplici variabili, ad ognuna delle quali è stato assegnato un punteggio. Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle circostanze ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore monetario del punto.
Così, ad esempio, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita di un figlio ventenne, domandato da un genitore 40enne che conviveva col defunto, sarà pari a 8.000 (valore unitario del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l’età della vittima, 3 per l’età del superstite, 2 per la convivenza), e cioè € 232.000.
Sebbene la scelta adottata dal Tribunale di Roma sia apprezzabile sotto alcuni aspetti (maggior chiarezza e maggior numero di aventi diritto al risarcimento) Osservatorio Sanità sta ultimando uno studio comparato a livello Comunitario, per verificare la conformità agli standard europei delle tabelle di Roma.

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