
Danno alla salute
Tribunale di Roma: liquidazione del danno alla salute.
Le tabelle 2007
A seguito di ampio dibattito tra i magistrati all’interno delle sezioni cui sono tradizionalmente affidate le azioni di risarcimento per danno alla persona, il tribunale di Roma ha adottato per l’anno in corso, delle Tabelle di liquidazione sensibilmente migliori rispetto alle precedenti.
In particolare, le nuove tabelle presentano tre rilevanti variazioni:
1) La prima e più importante variazione è consistita in un aumento graduale del valore del punto di invalidità, in misura proporzionale rispetto al crescere dell’invalidità. In tale ottica, si è ritenuto equo adeguare il valore pecuniario del punto di invalidità, innalzandolo: del 10%, per le invalidità a partire dal 20%; del 20%, per le invalidità a partire dal 30%; del 30%, per le invalidità a partire dal 40%.
2) La seconda variazione è consistita nella scelta di modellare la misura del risarcimento dovuto per i danni c.d. micropermanenti, ovvero quelli ricompresi entro il 9% di invalidità, a quelli eccedenti il 10% di invalidità. Tale scelta ha il pregio di garantire un equo risarcimento a tutti i soggetti che hanno riportato danni alla persona.
3) La terza variazione è consistita nel costruire la tabella non più per fasce di età, ma variando il valore del punto per ogni singolo anno di età della vittima, al fine di rendere il più possibile personalizzato il risarcimento.
Ovviamente, restano fermi i tradizionali criteri di applicazione della Tabella ormai codificati dalla giuripsrudenza, e cioè:
(a) la tabella è un mero paramentro di valutazione: essa pertanto non pone alcun vincolo rigoroso al giudice,
(b) la personalizzazione del risarcimento compete al giudice, che vi provvede variando il valore pecuniario del punto, e non al medico legale, che non può a tal fine variare il grado di invalidità permanente suggerito al giudice;
(c) la tabella indica la misura del risarcimento per il danno biologico, e cioè per tutte le conseguenze menomanti, invalidanti, affaticanti, oppressive, disfunzionali, nessuna eslcusa, causate da una compromisisone dell’integrità psicofisica. I valori ivi indicati, se necessario opportunamente personalizzati in considerazione delle circostanze del caso concreto, debbono ritenersi satisfattivi di tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dalla lesione, ad eccezione della sol sofferenza morale (c.d. danno morale).
Liquidazione del danno da invalidità temporanea - Anno 2007
- per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta al 100%: € 40,16
Liquidazione del danno morale
Da ¼ ad ½ della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico
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