Danno alla salute

Le novità del 2009
La tabella del danno biologico per il 2009 elaborata dal Tribunale di Roma per il 2009 porta con sé due variazioni.
La prima è quella ordinaria in quanto gli importi del 2008 sono stati adeguati della percentuale elaborata dall´Istat in relazione all´aumento del costo della vita per impiegati ed operai, pari al 3,3%.
La seconda innovazione è conseguenza di un ripensamento sulle ragioni per le quali nel 2007 si giunse ad applicare i parametri delle micropermanenti di cui alla legge 57/2001 anche a tutto il restante danno biologico che sia conseguenza di illecito o di inadempimento contrattuale.
Tale soluzione non è apparsa adeguatamente fondata dal momento che risulta operare una estensione analogica della disciplina dettata specificamente per i danni derivanti da incidente stradale a fatti espressamente non disciplinati. In realtà il ricorso all´analogia in questo caso appare tradire la ratio della legge 57/2001.
Quando la stessa venne approvata, infatti, il legislatore era alla ricerca di un punto di equilibrio tra le richieste di aumento dei premi assicurativi da parte delle Assicurazioni esercenti l´Assicurazione obbligatoria auto e l´incremento degli importi liquidati come risarcimento a seguito di incidenti stradali anche sulla base dei valori medi liquidati dai diversi tribunali e che si erano comunque trasformati in un parametro di cui le Assicurazioni non potevano non tenere in considerazione nella definizione dei sinistri in sede stragiudiziale.
Tale punto di equilibrio venne identificato con la legge 57/2001, sia pure limitata alle sole lesioni comportanti un danno biologico compreso tra 1 e 9 punti, le cd micropermanenti, che da un lato introdusse una determinazione legislativa dei criteri di valutazione del danno biologico - attuata con una nuova tabella di valutazione delle infermit à - e dei parametri di determinazione dell´importo del danno biologico da aggiornare annualmente con decreto ministeriale - importo che venne individuato in prossimit à dei parametri utilizzati da Roma, notevolmente inferiori ai parametri utilizzati presso altri Tribunali -, e dall´altro mediante la adozione di una serie di soluzioni ed obblighi per le compagnie di assicurazione diretti a garantire la effettiva concorrenza tra le stesse, consentendo ad esempio procedure più semplici per cambiare assicurazione, ricevere l´attestato del rischio, per poter ottenere un preventivo di spesa.
Tali soluzioni, quindi, erano destinate ad operare una sorta di compensazione tra le parti al fine di ottenere un calmieramento contemporaneo dell´aumento dei premi e dei risarcimenti per le sole micro permanenti. Alla base delle valutazioni operate dal Parlamento vi erano i calcoli economici attuariali definiti per la applicazione del meccanismo ai soli casi specificamente previsti dalla legge stessa.
Sotto questo aspetto una interpretazione che estenda il risultato di tale contemperamento anche a diversi settori nei quali sono comunque presenti le Assicurazioni, determina un incremento dell´effetto di calmieramento unicamente sul lato dei risarcimenti non essendovi alcuna contropartita per gli utenti dal momento che negli altri casi di assicurazione contro i danni non si applicano in via estensiva le facilitazioni per i contraenti previste dalla legge 57/2001.
Non ci si trova di conseguenza dinanzi ad una eadem ratio che possa giustificare il ricorso alla analogia, ma piuttosto di una soluzione che comporta distorsioni del sistema che il legislatore non ha ritenuto di introdurre. Si è, pertanto, deciso di non ricorrere più all´utilizzazione della tabella per le micropermanenti per situazioni diverse da quelle specificamente disciplinate dalla legge 57/2001 e, di conseguenza si è proceduto a ripristinare i primi 9 punti della tabella del danno biologico da applicare in tutti i casi diversi dalla circolazione stradale, riprendendo i valori del Tribunale di Roma validi per il 2006 ed operandone un aggiornamento al 2009 tenendo conto dell'incremento del costo della vita.
Dalla entrata in vigore delle nuove tabelle le stesse si applicheranno completamente in tutti i casi diversi dalla circolazione stradale, mentre per la circolazione stradale le stesse troveranno applicazione a partire dal 10% secondo quanto previsto dalla legge. Per il danno biologico conseguente ad incidenti stradali che secondo i parametri di legge verrà determinato in misura compresa tra l' l ed il 9 % troverà applicazione la tabella per le cd micropermanenti e l´importo della inabilità temporanea definito sempre secondo i parametri della legge 57/200l.
Per l´anno 2010 si è ritenuto l´opportunità di confermare le valutazioni operate nell´anno 2009 rinviando all´anno 2011 una eventuale rivisitazione sulla base della verifica dei risultati della applicazione della tabella in questione. È stato, pertanto, operata unicamente una rivalutazione degli importi sulla base del tasso di inflazione rilevato dall´Istat per l´anno 2009.

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