La responsabilità professionale medica alla luce delle pronunce della Cassazione Civile n. 8826/2007 e n. 21619/2007: un nuovo orientamento favorevole al paziente-danneggiato.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione Civile n. 8826 del 13 aprile 2007 e n. 21619 del 16 ottobre 2007 confermano come, in materia di responsabilità professionale medica, si sta radicando con sempre maggior forza il principio in base al quale, qualora l’intervento chirurgico abbia sortito un esito negativo, è il medico convenuto in giudizio a dover fornire la prova che le conseguenze negative lamentate dal paziente-danneggiato derivano, in realtà, da un fattore esterno non riconducibile in alcun modo alla serie causale posta in essere dalla sua condotta. Sul solco tracciato, nel 2006, dalla sentenza n. 2818 del 14 dicembre del Tribunale Civile di Bologna, si inseriscono finalmente tali due sentenze della Corte di Cassazione, il cui contenuto opera una radicale innovazione in ordine allo specifico tema dell’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica, elemento imprescindibile per ottenere una vittoria giudiziale e, conseguentemente, la liquidazione del risarcimento dei danni subiti. Il passaggio più interessante della sentenza n. 8826/2007, infatti, attiene all’enunciazione del seguente principio, che si segnala per la sua importanza e per l’apertura alle maggiori possibilità di vittoria cui, di fatto, può pervenire l’azione giudiziaria proposta dal paziente danneggiato: non è più il paziente-danneggiato a dover fornire la prova che il comportamento del medico configuri ed integri una condizione necessaria per il verificarsi dell’evento dannoso, senza la quale il danno non si sarebbe verificato, ma è il medico-danneggiante a dover provare, per andare esente da responsabilità, che il danno si è verificato per l’insorgere di fattori esterni ed estranei alla sua sfera di condotta.
Tale principio opera ogni qualvolta il sanitario ha violato una regola tecnica o cautelare, si pensi ad esempio nei sempre più frequenti casi di mancato ricovero, ritardato intervento o errata diagnosi. Questo caso sottoposto all'attenzione della Corte riguardava un intervento non particolarmente difficile (settorinoplastica), che non aveva sortito gli effetti sperati, pur non aggravando la salute del paziente, ma i principi espressi ben possono essere applicati alle varie tipologie di errori in cui si concretizza la c.d. “malasanità”.
L’altra pronuncia in esame, Cassazione Civile n. 21619 del 16 ottobre 2007, introduce anch’essa, sempre in tema di accertamento del nesso di causalità nella responsabilità medica, un ulteriore principio del tutto innovativo rispetto alla pregressa giurisprudenza, statuendosi che, nell’accertamento del nesso causale in sede civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, obbedendo la causalità civile alla logica del “più probabile che non”, sia in ipotesi di comportamento commissivo che ommissivo del sanitario. Con tali due recenti sentenze, che hanno lasciato emergere in materia di responsabilità medica i su riferiti innovativi principi, la Corte di Cassazione Civile ha di fatto ampliato le possibilità per il paziente-danneggiato di ottenere risarcimenti in sede civilistica a fronte di errori medici. |