Il paziente che si sottopone a intervento chirurgico deve essere sempre messo al corrente dei possibili rischi derivanti dall’operazione, anche se sono minimi. A chiarirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 30852 del 29 novembre 2018.

 

Il caso

Un paziente si sottopone ad intervento chirurgico di revisione di una protesi all’anca, a seguito del quale decede per tromboembolia polmonare massiva. Tale complicazione rientrava tra le possibili cause di morte; per questo motivo era necessario informare il paziente sui rischi reali che avrebbe potuto correre e, dunque, chiedere se intendesse procedere o meno all’intervento.

L’erede del defunto si rivolgeva, così, al Tribunale per ottenere un risarcimento dei danni subiti per il decesso del padre.

Il procedimento giungeva innanzi la Corte di Cassazione, per ben due volte.

In prima battuta, la Suprema Corte, cassando la sentenza d’appello, aveva già accolto il ricorso presentato dall’attore in relazione alla violazione del diritto del paziente al consenso informato. La causa era quindi stata rinviata al Giudice di secondo grado per la valutazione dell’entità del risarcimento.

A seguito di riassunzione del giudizio, tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto tutte le domande dell’erede. Secondo il Collegio l’uomo non aveva provato l’esistenza e l’entità di un danno riferibile alla violazione del diritto di autodeterminazione per carenza di consenso informato. Neppure in base ad un ragionamento presuntivo. Egli si era limitato a semplici asserzioni, sia circa la possibile rilevazione di un trombo sia circa la possibile richiesta di esami preventivi.

Pertanto, in assenza di prova contraria, doveva ritenersi che l’intervento fosse necessario. Inoltre, doveva ragionevolmente presumersi che il paziente si sarebbe comunque deciso ad affrontare l’operazione.

A fronte di tal pronuncia la parte soccombente si era nuovamente rivolta alla Cassazione.

 

La decisione della Cassazione

I Giudici della Cassazione, con l’ordinanza n. 30852/18, hanno nuovamente accolto il ricorso dell’erede del defunto, chiarendo che il paziente che si sottopone ad un intervento deve essere sempre informato sui possibili rischi, anche quando questi siano di poco conto o possano verificarsi in percentuali molto basse.

Peraltro, la Corte di Appello, non avendo riconosciuto la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, non si era neppure pronunciata sull’entità del risarcimento. Conseguentemente, la causa è stata nuovamente rimessa alla Corte d’appello che dovrà ora decidere l’ammontare del risarcimento da corrispondere, secondo le linee guida della Cassazione.