Sentenza 2014 – “Gravidanza: Ginecologo non informa per tempo la paziente, va risarcita.”
Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.07.2014 n° 16401
Secondo l’orientamento della Suprema Corte, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la paziente che, per errore del ginecologo, scopre di essere in stato interessante quando ormai è troppo tardi per interrompere la gravidanza.
Nel caso in oggetto, una paziente convenne dinanzi al Tribunale di Milano il proprio ginecologo, in quanto quest’ultimo, sbagliando la diagnosi, non disse per tempo alla donna che era incinta. Il Tribunale adìto giudicò sussistente la responsabilità del ginecologo, e riconobbe all’attrice il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, scaturito dalla “violazione del diritto della donna ad essere informata”. Tuttavia, non fu accolta la domanda di liquidazione del danno patrimoniale consistente negli oneri di mantenimento del figlio. Avverso tale decisione la donna propose prima appello, e successivamente ricorso in Cassazione, che ha condiviso la decisione del giudice di merito. Nella vicenda esaminata, non è stata fornita alcuna prova che la donna avrebbe deciso di interrompere la gravidanza, quand’anche fosse stata informata del suo stato, tempestivamente. Per tali ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Pdf documento completo della sentenza “Gravidanza: Ginecologo non informa per tempo la paziente“