Osservatorio Sanità, associazione tutela vittime di errori mediciL’Aula della Camera ha approvato nella serata del 27 gennaio, gli emendamenti e gli articoli del ddl Gelli in materia di responsabilità professionale. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Il DEM Gelli commenta così:

“Non si tratta assolutamente di un provvedimento sbilanciato a favore dei professionisti – ma tende a ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente. Questa legge risponde a due problematiche come la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica”.

Ricorso art.696 bis CPC

Qualsiasi domanda di risarcimento danni nei confronti di strutture o medici sarà subordinata ad un tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire attraverso le forme previste dall’art. 696 bis CPC che prevede una consulenza tecnica preventiva da eseguirsi alla presenza di tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione.

Ecco le principali modifiche introdotte dalla Camera

Assicurazioni

Viene rimandata ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere individuati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Medici medicina generale

La responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione dimezzata a 5 anni, viene estesa anche ai medici di medicina generale.

Risk management

Il ruolo di coordimanto del risk managment potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.

Linee guida

Le linee guida assumono il giusto ed equilibrato ruolo di raccomandazione per gli esercenti la professione sanitaria. Queste dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Ai fini della legge, verranno poi inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità.

Azione di rivalsa

Grazie ad un emendamento del relatore Gelli, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria potrà avvenire solo per dolo e colpa grave. Viene inoltre confermato il tetto massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati. Infine, viene escluso dall’iter il possibile intervento da parte della Corte dei Conti.

Audit

I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudiziali.

Strutture sociosanitarie

L’ambito di intervento della responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio sanitarie.

Garante diritto alla salute

Viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute.