Nel caso di impianto di protesi difettosa (nella specie una valvola cardiaca), sono responsabili non solo il primario e l’azienda ospedaliera, ma tutta l’equipe medica che ha seguito l’intervento, dal pre al post-operatorio.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31966 dell’11 dicembre 2018, allargando così l’area delle responsabilità dei componenti del team sanitario alle fasi antecedenti l’esecuzione dell’intervento (peraltro nella specie tecnicamente corretto), facendovi rientrare anche le scelte relative ai prodotti da utilizzare.
Il caso
Una paziente era sottoposta ad un intervento di sostituzione di due valvole, quella mitralica e quella aortica, impiantate da una equipe chirurgica, al quale seguirono numerosi accertamenti, ricoveri, altri tre interventi chirurgici, alcune complicanze ed un lungo periodo di riabilitazione.
La donna, ritenuto che le complicanze fossero dovute ad un errore medico, conveniva in giudizio l’azienda ospedaliera ed i medici che avevano eseguito l’operazione per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute.
La Corte d’Appello accoglieva solo parzialmente il ricorso, condannando la struttura ospedaliera e uno solo dei medici al pagamento di una parte della somma richiesta.
Gli eredi della paziente, nel frattempo deceduta, proponevano ricorso in Cassazione.
La decisione della Cassazione
I Giudici della Cassazione, con l’ordinanza n. 31966/18, hanno accolto il ricorso, affermando che, se la protesi è difettosa ne rispondono, oltre alla struttura ospedaliera, tutti i medici che compongono l’equipe e non soltanto il primario che ha deciso l’impianto e scelto il dispositivo.
Il medico, come componente dell’equipe, «era tenuto ad un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio». Infatti, dal professionista che faccia parte, sia pure in posizione di minor rilievo, di una equipe si pretende in ogni caso una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione dell’operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare.
Affinché l’equipe ottenga l’esclusione della propria responsabilità, dovrà dimostrare che non aveva consapevolezza della provenienza e della irregolarità dell’acquisto delle valvole e di avere adempiuto esattamente alla propria obbligazione (avere adottato tutti gli accorgimenti necessari ad accertare che fosse il prodotto più adatto da impiantare oppure che era impossibile apprezzare, in sede di esecuzione chirurgica, la presenza di alterazioni valvolari).
Ogni componente dell’equipe, in sostanza, è tenuto ad un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, se rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.