Vita, morte e probabilità
Come la Cassazione distingue tra la speranza negata e il tempo rubato, e perché quella distinzione può valere una prescrizione, un risarcimento, un’intera vicenda umana
Nel contenzioso da responsabilità sanitaria esiste una distinzione concettuale che, pur presentandosi con apparente sottigliezza dogmatica, produce effetti pratici di primaria importanza: quella tra la perdita di chance di sopravvivenza e il danno da perdita anticipata della vita. Non si tratta di una disputa meramente nominalistica, dalla corretta qualificazione dipendono l’entità del risarcimento, i criteri di liquidazione e, come chiarito da una recente evoluzione giurisprudenziale, persino il termine di prescrizione entro cui l’azione risarcitoria può essere validamente esercitata.
La premessa: l’irrisarcibilità del danno tanatologico
Il punto di partenza obbligato è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015, con cui la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del cosiddetto danno tanatologico. Secondo tale pronuncia, in caso di morte immediata o sopravvenuta a brevissima distanza dalle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno da perdita della vita trasmissibile iure hereditatis, poiché con l’estinguersi del soggetto viene meno il centro di imputazione a cui ancorare la pretesa risarcitoria. Le stesse Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che tale principio non riguarda l’ipotesi, distinta, in cui tra la condotta lesiva e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo: in tale evenienza permane la risarcibilità del danno biologico terminale e del danno catastrofale. È in questo spazio logico e temporale che si collocano le due figure di danno oggetto della presente trattazione.
La perdita di chance: i presupposti di risarcibilità
La perdita di chance costituisce un istituto giuridico autonomo, distinto dal danno da mancata guarigione o da mancata sopravvivenza. Il suo oggetto non è il risultato favorevole in sé, bensì la possibilità di conseguirlo. Affinché sia configurabile, tale possibilità deve presentare i caratteri della concretezza, della serietà e dell’apprezzabilità: non è sufficiente allegare una mera aspettativa di fatto o una generica speranza. Come confermato dalla Cassazione anche in pronunce recenti (Cass. n. 18568/2024), si tratta di un danno-evento il cui nesso di derivazione causale con la condotta colposa va accertato secondo il consueto criterio civilistico del “più probabile che non”.
Il tratto distintivo essenziale della chance risiede, tuttavia, nella sua intrinseca aleatorietà: essa presuppone un’incertezza insuperabile circa l’esito finale, non riducibile a un giudizio prognostico espresso in termini percentuali. Laddove sia possibile formulare una valutazione probabilistica sull’evento di danno – alta o bassa che sia tale probabilità – ci si colloca già sul diverso piano dell’accertamento del nesso causale, e non su quello della chance.
Il danno da perdita anticipata della vita
Diversa è la fattispecie del danno da premorienza, o da perdita anticipata della vita: qui non si discute di una possibilità perduta, ma di una riduzione certa e determinata del tempo di vita residuo, riconducibile con certezza causale alla condotta colposa del sanitario. Il danno, in questo caso, non spetta al paziente – che nel frattempo è deceduto – ma si configura, in capo ai congiunti, come pregiudizio da minor tempo trascorso con la persona cara.
A delineare con sistematicità il rapporto tra le due categorie è intervenuta la sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 26851 del 19 settembre 2023 (Presidente Travaglino, relatore Porreca). La Corte ha stabilito che le due voci di danno non sono, quale regola generale, cumulabili: l’attribuzione congiunta di un risarcimento per premorienza e per perdita di chance costituirebbe un’indebita duplicazione risarcitoria, giacché l’accertata sussistenza della morte anticipata esclude, per definizione logica, quell’incertezza eventistica che costituisce il fondamento della chance. Il cumulo tra le due voci di danno resta ammissibile solo in via eccezionale, quando risulti provata, accanto al danno da premorienza già quantificato, un’ulteriore e autonoma possibilità di sopravvivenza – seria, concreta e apprezzabile, sebbene non quantificabile temporalmente – riferita a un arco di tempo successivo a quello già accertato con certezza.
Il criterio del cinquanta per cento
Le ordinanze gemelle della Terza Sezione Civile nn. 25480 e 25771, depositate il 17 settembre 2025, fissano un criterio applicativo netto: se le risultanze tecniche indicano una probabilità di sopravvivenza superiore al cinquanta per cento in caso di diagnosi tempestiva, il danno è da perdita anticipata della vita, non da perdita di chance. La ragione è sistematica, non quantitativa: la stima percentuale attiene al nesso causale, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza; l’incertezza della chance riguarda invece la natura del bene leso.
Le conseguenze economiche sono rilevanti: la chance si liquida come frazione del valore della vita perduta, proporzionale alla probabilità accertata; la perdita anticipata della vita comporta la liquidazione integrale, comprensiva del danno da perdita del rapporto parentale.
I riflessi sul termine di prescrizione
Un ulteriore profilo, di non minore rilevanza pratica, riguarda l’incidenza della qualificazione del danno sul termine di prescrizione dell’azione risarcitoria. In una recente vicenda giudiziaria, relativa al decesso di una paziente affetta da melanoma plurimetastatico, la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che il ritardo diagnostico non era stato causa della patologia – di per sé infausta – ma aveva sottratto alla paziente sei mesi di sopravvivenza certa. La Corte d’appello aveva qualificato la fattispecie come perdita di chance, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale ordinario previsto per l’illecito extracontrattuale, e aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria proposta dai congiunti iure proprio.
La Cassazione ha censurato tale impostazione, richiamando il principio già affermato con la sentenza n. 26851/2023: laddove sussista certezza – e non mera incertezza – che la condotta colposa abbia determinato una riduzione temporalmente definita della vita del paziente, per quanto contenuta, non si verte in tema di perdita di chance, bensì di perdita anticipata della vita. Poiché la condotta che cagiona l’anticipazione della morte integra, sul piano oggettivo, la fattispecie di omicidio colposo, trova applicazione l’art. 2947, terzo comma, del codice civile, il quale estende all’azione civile il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, in luogo di quello quinquennale ordinario. Ne discende che l’azione promossa dai congiunti iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale non può ritenersi prescritta sulla base del solo termine breve.
Roma, 20.07.2026
Avv. Francesco Lauri




