Qual è il ruolo del medico legale nell’iter di richiesta risarcimento? È quello che in molti si chiedono quando si discute sulla sua importante presenza all’interno di un team di professionisti in prima linea contro i casi di malasanità.
Nel momento in cui ci viene sottoposto il caso da un cliente che desidera ottenere un risarcimento, dovremmo intraprendere una causa per l’accertamento della responsabilità medica.
Tra le attività preliminari che svolgiamo c’è quella di sottoporre tutta la documentazione che il paziente ci presenta, relativa al suo percorso sanitario, al nostro medico legale, che ha ovviamente competenze specialistiche nel campo della medicina.
La sua opinione sarà essenziale per valutare la reale esistenza di uno sbaglio medico e stimare quindi il danno per il quale chiedere un risarcimento.
Il medico legale avrà in parole povere il compito di leggere le cartelle cliniche e ricostruire il percorso assistenziale del paziente. Dalla cartella clinica, dalla narrazione degli eventi e dalla loro integrazione capire dove si sono manifestate delle criticità e valutare poi se da queste criticità sono scaturiti gli eventi lamentati.
A questo punto, il nostro team di avvocati inviano una richiesta di risarcimento all’Ente sanitario o al professionista reputato colpevole. Questi, ricevuta la diffida, apriranno il sinistro presso la compagnia assicuratrice che li copre (se esistente) per la responsabilità civile verso terzi.
Il danneggiato dovrà quindi essere sottoposto a visita medico legale la quale, se confermerà l’errore medico, porterà direttamente ad un risarcimento pattuito tra le parti.
Non è assolutamente da escludere però che la questione giunga a una risoluzione bonaria, con il raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti: ovvero senza il diretto intervento del giudice.
Il quadro italiano che si prospetta al nostro medico legale
Leggiamo centinaia di pagine di documentazioni ci rendiamo conto, anche da un punto di vista empirico, come ci siano delle strutture che prestano moltissima attenzione al controllo del rischio, agli eventi sentinella, al rischio clinico, che hanno il risk managment e il comitato per le infezioni ospedaliere. Rispondono in parole povere a delle norme corrette ed avanzate, a disposizioni ministeriali e a leggi regionali. Poi ci sono altre strutture che vivono in un limbo assoluto, dove magari non si dispone di una copertura assicurativa.
L’assenza di copertura assicurativa, non prevista dall’ultima normativa lacunosa sulla responsabilità medica, rende tuttavia pressoché impossibile la definizione stragiudiziale del contenzioso, e ciò anche quando le responsabilità sono palesi ed accertate dai consulenti del tribunale.
Per approfondire l’argomento, vi rimandiamo all’articolo Errore medico – Come affrontiamo un caso di malasanità?
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